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Le disposizioni ed i termini di cui agli articoli 1 e 2 della legge 20 dicembre 1962, n. 1718, sono prorogati di un anno.

Testo in vigore dal 23 novembre 1963 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1963-11-13;1517~art1 · fonte del testo