Articolo abrogato.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Articolo abrogato.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
2 versioni dal 1951
Confronto con la versione in vigore dal 27 giugno 1951 al 22 dicembre 2008. 52 parole tolte.
tolto: I termini stabiliti dagli articoli 1 e 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 491, concernente disposizioni per la esecuzione e il finanziamento dei lavori di ripristino delle opere pubbliche di bonifica danneggiate o distrutte in conseguenza di azioni belliche, sono prorogati al 30 giugno 1952.
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1951-05-29;444~artunico · fonte del testo