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I termini stabiliti dagli articoli 1 e 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 491, concernente disposizioni per la esecuzione e il finanziamento dei lavori di ripristino delle opere pubbliche di bonifica danneggiate o distrutte in conseguenza di azioni belliche, sono prorogati al 30 giugno 1952.

Testo in vigore dal 27 giugno 1951 al 22 dicembre 2008

urn:nir:stato:legge:1951-05-29;444~artunico · fonte del testo