Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 27 giugno 1951 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →
I termini stabiliti dagli articoli 1 e 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 491, concernente disposizioni per la esecuzione e il finanziamento dei lavori di ripristino delle opere pubbliche di bonifica danneggiate o distrutte in conseguenza di azioni belliche, sono prorogati al 30 giugno 1952.
Testo in vigore dal 27 giugno 1951 al 22 dicembre 2008
