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Il secondo comma dell'articolo 1 del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 262, convertito nella legge 10 agosto 1974, n. 353, va inteso nel senso che l'autorizzazione a superare gli importi massimi mensili netti di guadagno individuale puo' essere rinnovata; ogni rinnovo non puo' avere durata superiore a tre mesi.

Testo in vigore dal 14 maggio 1975 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1975-04-28;144~art2 · fonte del testo