Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 14 maggio 1975 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →
Il secondo comma dell'articolo 1 del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 262, convertito nella legge 10 agosto 1974, n. 353, va inteso nel senso che l'autorizzazione a superare gli importi massimi mensili netti di guadagno individuale puo' essere rinnovata; ogni rinnovo non puo' avere durata superiore a tre mesi.
Testo in vigore dal 14 maggio 1975 al 22 dicembre 2008
