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Le disposizioni contenute nella legge 30 gennaio 1963, n. 70, in materia di anticipazioni da parte dello Stato delle rette di spedalita' dovute dai comuni agli ospedali civili ed alle cliniche universitarie che esercitano servizio di pronto soccorso, sono prorogate sino al 31 dicembre 1970.
Testo in vigore dal 27 dicembre 1967 al 22 dicembre 2008
