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Nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno e' inscritto annualmente, sino all'anno finanziario 1970 incluso, il fondo occorrente per l'attuazione della presente legge. Per il periodo 1 luglio-31 dicembre 1967, il fondo di cui al precedente comma e' fissato in lire 7.500.000.000 e a tale onere si provvede mediante riduzione dello stanziamento di cui al capitolo n. 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1967. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Testo in vigore dal 27 dicembre 1967 al 22 dicembre 2008
