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Per quanto non previsto dall'articolo precedente continuano ad osservarsi, in quanto applicabili, in materia di locazioni di immobili ad uso di albergo, pensione o locanda, le disposizioni del decreto-legge 23 dicembre 1964, n. 1357, convertito nella legge 19 febbraio 1965, n. 33, escluso ogni ulteriore aumento dei canoni.
Testo in vigore dal 27 dicembre 1965 al 16 dicembre 2010
