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La scadenza convenzionale o legale dei contratti di locazione di immobili adibiti ad uso di albergo, pensione o locanda, che abbiano avuto inizio anteriormente al 1 febbraio 1947, e' prorogata sino al 31 dicembre 1964.

Testo in vigore dal 15 marzo 1963 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1963-03-02;191~art1 · fonte del testo