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I canoni delle locazioni prorogate ai sensi della presente legge, gia' aumentati a norma degli articoli 1, 2, 3, primo comma, del decreto legislativo 6 dicembre 1946, n. 424, e successive modificazioni, possono essere ulteriormente aumentati, con decorrenza dal 1 gennaio 1963, per il primo anno di proroga e dal 1 gennaio 1964 per il secondo anno di proroga, nella misura del 30 per cento per ciascun anno e sono applicabili con riferimento al canone legale dovuto al 31 dicembre dell'anno precedente. Resta ferma l'efficacia degli aumenti comunque intervenuti tra le parti, a meno che essi siano inferiori al canone che risulterebbe, applicando a quelli dovuti anteriormente alle convenzioni, gli aumenti previsti dal decreto legislativo 6 dicembre 1946, n. 421, e dalle successive disposizioni in materia comprese quelle della presente legge. In tal caso il conduttore deve al locatore il canone risultante dall'applicazione di dette disposizioni.

Testo in vigore dal 15 marzo 1963 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1963-03-02;191~art2 · fonte del testo