Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 15 marzo 1963 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →
Per effetto degli aumenti disposti nell'articolo precedente, l'ammontare complessivo dei canoni non puo' essere superiore a cento volte l'ammontare dei canoni legali dovuti anteriormente al decreto legislativo 6 dicembre 1946, n. 424.
Testo in vigore dal 15 marzo 1963 al 22 dicembre 2008
