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Per effetto degli aumenti disposti nell'articolo precedente, l'ammontare complessivo dei canoni non puo' essere superiore a cento volte l'ammontare dei canoni legali dovuti anteriormente al decreto legislativo 6 dicembre 1946, n. 424.

Testo in vigore dal 15 marzo 1963 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1963-03-02;191~art3 · fonte del testo