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Il vincolo di destinazione alberghiera previsto nelle leggi 24 luglio 1936, n. 1692, 18 gennaio 1939, n. 376, e successive disposizioni, nonche' la proroga delle locazioni di cui al precedente articolo 1 non si applicano qualora proprietario dell'immobile adibito ad uso alberghiero sia un Ente pubblico il quale ne chieda la disponibilita' per i propri fini istituzionali.
Testo in vigore dal 15 marzo 1963 al 22 dicembre 2008
