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Il locatore puo' far cessare la proroga dandone avviso al conduttore almeno 4 mesi prima della data in cui intenda conseguire la disponibilita' dell'immobile, quando si proponga di ricostruire l'immobile, ferma restando la destinazione alberghiera, o di apportare allo immobile, adibito ad albergo o a pensione, notevoli migliorie che ne aumentino la capacita' ricettiva, o che comunque comportino un passaggio dell'azienda a categoria superiore. La domanda di cessazione della proroga, corredata dal progetto delle opere, e' subordinata al preventivo parere favorevole del Ministero del turismo e dello spettacolo. Qualora il locatore, ottenuto il rilascio dell'immobile, non dia, entro quattro mesi dal rilascio stesso, inizio ai lavori, e non li completi entro il termine che sara' stabilito dal Ministero del turismo e dello spettacolo, il provvedimento che dispone il rilascio perde la sua efficacia ed il conduttore ha diritto al ripristino della locazione ed al risarcimento dei danni.

Testo in vigore dal 15 marzo 1963 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1963-03-02;191~art7 · fonte del testo