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Per gli immobili soggetti alla proroga di cui alla presente legge rimarranno invariati agli effetti della imposta e delle sovrimposte sui fabbricati, per tutta la durata della proroga, gli imponibili definiti per l'anno sociale 1962.

Testo in vigore dal 15 marzo 1963 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1963-03-02;191~art8 · fonte del testo