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Nelle province di cui all'articolo 1 della legge 5 marzo 1963, n. 322, ai braccianti e categorie assimilate iscritti alla data del 31 dicembre 1977 in base all'articolo 1 della legge 27 dicembre 1973, n. 852, negli elenchi nominativi a validita' prorogata ((spettano per gli anni 1979, 1980 e 1981)) - sulla base del numero di giornate ad essi attribuite nell'elenco - le prestazioni delle assicurazioni gestite dall'INPS nonche' quelle di malattia e maternita', ad eccezione dei lavoratori che, avendo compiuto l'eta' pensionabile di vecchiaia godono di un trattamento pensionistico, dei lavoratori emigrati, nonche' di quelli occupati in altro settore produttivo in forma prevalente.

Testo in vigore dal 1 marzo 1980 al 22 dicembre 2008

Che cosa è cambiato dal 1 marzo 1980

Confronto con la versione in vigore dal 4 gennaio 1980 al 1 marzo 1980. 1 parola aggiunta.

… dicembre 1973, n. 852, negli elenchi nominativi a validita' prorogata spettano per gli anni aggiunto: 1979, 1980 e 1981 - sulla base del numero di giornate ad essi attribuite …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1979-12-24;669~artunico · fonte del testo