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Nelle province di cui all'articolo 1 della legge 5 marzo 1963, n. 322, ai braccianti e categorie assimilate iscritti alla data del 31 dicembre 1977 in base all'articolo 1 della legge 27 dicembre 1973, n. 852, negli elenchi nominativi a validita' prorogata ((spettano per gli anni 1979, 1980 e 1981)) - sulla base del numero di giornate ad essi attribuite nell'elenco - le prestazioni delle assicurazioni gestite dall'INPS nonche' quelle di malattia e maternita', ad eccezione dei lavoratori che, avendo compiuto l'eta' pensionabile di vecchiaia godono di un trattamento pensionistico, dei lavoratori emigrati, nonche' di quelli occupati in altro settore produttivo in forma prevalente.
Testo in vigore dal 1 marzo 1980 al 22 dicembre 2008
