La somma da devolvere, per l'esercizio finanziario 1956-57, alla concessione di contributi a favore degli Enti autonomi lirici, della istituzione dei concerti dell'Accademia di Santa Cecilia e di altri Enti ed Istituzioni teatrali e musicali non aventi scopi di lucro, ai sensi dell'art. 7 del regio decreto legislativo 30 maggio 1946, n. 538, e successive disposizioni, e' stabilito nella misura del 12 per cento dell'85 per cento dei diritti erariali, di cui alla legge 26 novembre 1955, numero 1109, introitati dallo Stato sugli spettacoli di qualsiasi genere, comprese le scommesse, al netto dell'aggio spettante alla Societa' italiana autori ed editori.

Testo vigente dal 18 agosto 1956

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urn:nir:stato:legge:1956-07-31;898~art5 · fonte del testo