La somma da devolvere, per l'esercizio finanziario 1957-58 e per ogni eventuale esercizio futuro, alla concessione di contributi a favore degli Enti autonomi lirici, della istituzione dei concerti dell'Accademia di Santa Cecilia e di altri Enti e Istituti teatrali e musicali non aventi scopo di lucro, ai sensi dell'art. 7 del regio decreto-legge 30 maggio 1946, n. 538, e successive disposizioni, e' stabilito nella misura del 12 per cento dell'85 per cento dei diritti erariali, di cui alla legge 26 novembre 1955, n. 1109, introitati dallo Stato sugli spettacoli di qualsiasi genere, comprese le scommesse, al netto dell'aggio spettante alla Societa' italiana autori ed editori.

Testo vigente dal 10 dicembre 1957

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urn:nir:stato:legge:1957-12-03;1144~art3 · fonte del testo