Il secondo comma dell'art. 3 della legge 14 dicembre 1955, n. 1296, e' sostituito dal seguente: "L'ammortamento sara' effettuato nel termine di nove anni a decorrere dal 1 aprile 1956 in rate annuali posticipate".
Testo vigente dal 18 agosto 1956
Il secondo comma dell'art. 3 della legge 14 dicembre 1955, n. 1296, e' sostituito dal seguente: "L'ammortamento sara' effettuato nel termine di nove anni a decorrere dal 1 aprile 1956 in rate annuali posticipate".
Testo vigente dal 18 agosto 1956
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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.
urn:nir:stato:legge:1956-07-31;898~art6 · fonte del testo