Per le finalita' previste dal primo comma dell'articolo 18 della legge 4 marzo 1952, n. 137, la Cassa depositi e prestiti e' autorizzata ad anticipare al Tesoro dello Stato l'ulteriore somma di lire cinque miliardi, in ragione di lire un miliardo nell'esercizio 1960-61, due miliardi nell'esercizio 1961-62, due miliardi nell'esercizio 1962-63, da destinarsi a fabbricati di carattere popolare per i profughi. Le somme non anticipate in un esercizio andranno in aumento a quelle da anticiparsi negli esercizi successivi. Le somme, cosi' somministrate, affluiranno ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata; corrispondentemente, con decreto del Ministro per il tesoro, le stesse verranno stanziate in uno speciale capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici e destinate alla concessione di sovvenzioni straordinarie all'Opera per l'assistenza ai profughi giuliani e dalmati che curera' la realizzazione del programma edilizio di cui al primo comma. Le anticipazioni suddette, saranno estinte con le modalita' previste dall'ultimo comma dell'articolo 21 della legge 4 marzo 1952, n. 137, unitamente ai relativi interessi, in 15 annualita' anticipate al saggio del 5,80 per cento decorrenti dal 1 luglio dell'esercizio finanziario successivo a quello nel quale avranno avuto luogo. Per la progettazione e direzione dei lavori l'Opera per l'assistenza ai profughi giuliani e dalmati potra' avvalersi dell'U.N.R.R.A-Casas. Tale programma, con l'indicazione delle localita' in cui gli alloggi dovranno essere costruiti, il relativo numero ed i tipi di costruzioni, sara' sottoposto dall'Opera all'approvazione dei Ministri per l'interno e per i lavori pubblici. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 26 DICEMBRE 1981, N. 763)).

Testo vigente dal 12 gennaio 1982

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 12 gennaio 1982

Confronto con la versione in vigore dal 31 ottobre 1960 al 12 gennaio 1982. 31 parole tolte, 9 parole aggiunte.

… costruzioni, sara' sottoposto dall'Opera all'approvazione dei Ministri per l'interno e per i lavori pubblici. tolto: Le abitazioni costruite con la sovvenzione di cui al presente articolo saranno assegnate in locazione o in proprieta' con le modalita' di cui al decreto presidenziale 17 gennaio 1959, n. 2 aggiunto: COMMA ABROGATO DALLA L. 26 DICEMBRE 1981, N. 763.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1960-10-14;1219~art5 · fonte del testo