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Le disposizioni della legge 31 luglio 1956, n. 897, con le modifiche ed aggiunte di cui alle leggi 22 dicembre 1993, n. 1097 e 22 dicembre 1960, n. 1565, prorogate fino al 30 giugno 1962, con legge 20 dicembre 1961, n. 1311, sono ulteriormente prorogate fino alla data di entrata in vigore di nuove norme regolanti le provvidenze per la cinematografia e comunque non oltre il 31 marzo 1963, salvo per quanto disposto dallo articolo 29 della legge 31 luglio 1956, n. 897, sostitutivo dell'articolo 1 della legge 26 luglio 1949, n. 448.
Testo in vigore dal 6 agosto 1962 al 22 dicembre 2008
