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All'onere derivante dall'applicazione della presente legge per l'esercizio finanziario 1962-63 si fara' fronte fino all'importo massimo di lire 2.565 milioni a carico del capitolo n. 562 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il predetto esercizio finanziario. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

Testo in vigore dal 6 agosto 1962 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1962-07-27;1053~art2 · fonte del testo