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I contratti verbali o scritti di mezzadria, colonia parziaria, compartecipazione e affitto stipulati, con coltivatori diretti, compresi quelli con clausola miglioritaria e quelli di mezzadria o colonia mista d'affitto, nonche' le concessioni di terre incolte o insufficientemente coltivate disposte ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale del 19 ottobre 1944, n. 279, e del decreto legislativo 6 settembre 1946, n. 89, e successive integrazioni o modificazioni, sono prorogati fino al termine dell'annata agraria in corso al momento dell'entrata in vigore di una nuova legge contenente norme di riforma dei contratti agrari. La proroga dei contratti agrari di cui al precedente comma non si applica nei confronti dei coltivatori diretti che si trovano nei godimento, quali proprietari, enfiteuti o usufruttuari, di altro fondo sufficiente ad assorbire la capacita' lavorativa della propria famiglia. Le disposizioni contenute nell'art. 1, commi secondo e terzo, e negli articoli seguenti della legge 15 luglio 1950, n. 505, nonche' quelle di cui agli articoli 4 e 5 della legge 16 giugno 1951, n. 435, si applicano con le modificazioni di cui agli articoli successivi, fino al termine dell'annata agraria in corso al momento della entrata in vigore della nuova legge di cui al precedente primo comma. Resta in vigore il comma secondo dell'art. 5 del decreto-legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1 aprile 1947, n. 277, anche se i cereali non sono piu' soggetti ad ammasso.

Testo in vigore dal 12 luglio 1952 al 16 dicembre 2010

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urn:nir:stato:legge:1952-07-11;765~art1 · fonte del testo