Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
2 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.
La Corte emana, in camera di consiglio, ordinanza di manifesta infondatezza della questione proposta, quando già con sentenza sia stata dichiarata non fondata la stessa questione di legittimità costituzionale e non ricorrano motivi che possano giustificare una diversa decisione. Cfr.: 24/1956 D.
Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 41 cost. · Art. 42 cost.
Il principio dell'eguaglianza dei cittadini davanti alla legge di cui all'art. 3 Cost., va inteso nel senso che, come non è consentito di trattare in modo diverso situazioni identiche, così non è consentito di trattare in modo eguale situazioni obbiettivamente diverse. Pertanto, il mantenimento della riduzione del canone di fitto determinato in grano o ragguagliato a grano, pur dopo l'eliminazione del premio di coltivazione e l'abolizione dell'ammasso obbligatorio, disposto dall'art. 3 della legge 18 agosto 1948, n. 1140 - statuizione ribadita, per le rispettive annate agrarie, dall'art. 1 legge n. 479 del 1949, dall'art. 3 legge n. 505 del 1950, dall'art. 1 legge n. 435 del 1951, e prorogata sine die dall'art. 1 legge n. 765 del 1952 -, non contrasta con il principio in questione perché non da' luogo ad ingiustificata disparità di trattamento rispetto a quanto praticato nei casi di canoni non pattuiti in grano - diversificando la posizione dei produttori in base alla circostanza del tutto accidentale di essere ammessi al conferimento -, dato che per la quantità rientrante nel contingente il concedente si avvantaggia in modo diretto del prezzo superiore a quello di libera contrattazione fissato dal C.I.P. e per l'altra viene a godere del sovraprezzo che indirettamente risulta dalla graduale immissione al consumo del grano ammassato che, stabilizzando i prezzi, preserva i produttori dai ribassi che altrimenti si produrrebbero a loro danno.
Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 41 cost. · Art. 42 cost.
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
3 versioni dal 1951
Confronto con la versione in vigore dal 22 marzo 1959 al 16 dicembre 2010. 220 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: I contratti verbali o scritti di mezzadria, colonia parziaria, compartecipazione e affitto stipulati con coltivatori diretti, compresi quelli con clausola migliorataria e quelli di mezzadria o colonia mista all'affitto, nonche' le concessioni di terre incolte o insufficientemente coltivate disposte ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 279, e del decreto legislativo 6 settembre 1946, n. 89, e successive integrazioni e modificazioni, sono prorogati a tutta l'annata agraria 1951-1952, considerata come tale anche quella che abbia inizio tra il 1 gennaio ed il 1 marzo 1952, quando il contratto agrario decorra da tale data per consuetudine locale. Le disposizioni previste dal comma precedente non si applicano nei confronti dei coltivatori diretti che si trovino nel godimento, quali proprietari enfiteuti o usufruttuari, di altro fondo sufficiente ad assorbire la capacita' lavorativa della propria famiglia. Le disposizioni per l'annata agraria 1949-1950 contenute negli articoli 2 e 3 della legge 15 luglio 1950, n. 505, e quelle per l'annata agraria 1950-1951 contenute nell'art. 1, commi secondo e terzo, e nei restanti articoli di detta legge, si applicano, con le modificazioni di cui agli articoli successivi, rispettivamente anche per l'annata agraria 1950-1951 e per l'annata agraria 1951-1952, sostituita, per la decorrenza dei termini, la data di entrata in vigore della presente legge alla data prevista dall'art. 4.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1951-06-16;435~art1 · fonte del testo