Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 12 luglio 1952 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →
La esecuzione delle sentenze di sfratto relative ad una determinata annata agraria rimane sospesa fino al termine dell'annata agraria successiva.
Testo in vigore dal 12 luglio 1952 al 16 dicembre 2010
