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Su richiesta degli enti di riforma sono esclusi dalla proroga i contratti di affitto, mezzadria, colonia parziaria e compartecipazione e le concessioni di terre incolte o insufficientemente coltivate relative a terreni sottoposti a procedimento di espropriazione in virtu' delle leggi per la riforma fondiaria e per la colonizzazione dell'altopiano della Sila e dei territori ionici contermini.
Testo in vigore dal 26 luglio 1950 al 27 giugno 1951
