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Le spese dipendenti dall'applicazione della presente legge sono a carico del Ministero dell'agricoltura e delle foreste. Alla erogazione di esse si procedera' mediante emissione di ordine di accreditamento a favore dei prefetti nelle cui province hanno sede le sezioni specializzate del tribunale competenti per le controversie relative alla presente legge. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare al bilancio le occorrenti variazioni.
Testo in vigore dal 26 luglio 1950 al 22 dicembre 2008
