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Gli aumenti supplementari dovuti nel caso di sublocazione, a termini degli articoli 3 del decreto legislativo 12 ottobre 1945, n. 669 e 4 del decreto legislativo 23 dicembre 1947, n. 1461, e i limiti dei canoni di sublocazione previsti dall'art. 16 del predetto decreto legislativo 12 ottobre 1945, n. 669, sono commisurati sui canoni di locazione risultanti dall'applicazione dell'articolo precedente.
Testo in vigore dal 31 dicembre 1948 al 22 dicembre 2008
