Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 31 dicembre 1948 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →
E' fatto salvo il diritto al conguaglio delle somme pagate in aumento per effetto degli articoli 2 e 3 della presente legge, con quelle che risulteranno dovute ai sensi delle norme che saranno emanate per la nuova disciplina delle locazioni degli immobili urbani, norme che avranno efficacia, per quanto riguarda la misura dei canoni, dal 1 gennaio 1949.
Testo in vigore dal 31 dicembre 1948 al 22 dicembre 2008
