Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 5 giugno 1971 al 9 ottobre 2010. Leggi il testo vigente →

Le disposizioni di cui agli articoli 5, 9 e 11 della legge 4 dicembre 1966, n. 1066, sul riordinamento di taluni ruoli degli ufficiali in servizio permanente effettivo dell'Aeronautica militare, sono prorogate per gli anni 1970 e 1971, salvo per quanto si riferisce alla aliquota di valutazione dei capitani del ruolo di amministrazione. All'assorbimento delle eccedenze nel grado di colonnello del ruolo di commissariato derivanti dalla applicazione della presente legge si provvedera' mediante le vacanze risultanti da cause diverse da quelle indicate alla lettera d) dell'articolo 44 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni.

Testo in vigore dal 5 giugno 1971 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1971-05-03;301~art1 · fonte del testo