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Ai fini dell'applicazione per l'anno 1970 della presente legge, si procede per ciascun ruolo alla formazione di un quadro suppletivo di avanzamento comprendente un numero di ufficiali pari a quello delle promozioni da effettuare in aumento per ciascun ruolo. In tale quadro sono iscritti i tenenti colonnelli del ruolo di commissariato che, nella graduatoria di merito per l'anno 1970 integrata con le valutazioni derivanti dall'aumento dell'aliquota di cui all'articolo 5 della legge 4 dicembre 1966, n. 1066, seguono quelli iscritti nel quadro originario, i maggiori ed i capitani del ruolo amministrazione giudicati idonei e non iscritti nel quadro stesso. Le promozioni per l'anno 1970 sono disposte dando la precedenza agli ufficiali iscritti nel quadro di avanzamento ordinario.

Testo in vigore dal 5 giugno 1971 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1971-05-03;301~art2 · fonte del testo