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All'onere annuo di lire 2.600.000, derivante dall'applicazione della presente legge negli anni finanziari 1970 e 1971, si provvede, rispettivamente a carico e a riduzione del fondo speciale iscritto al capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni finanziari medesimi. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

Testo in vigore dal 5 giugno 1971 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1971-05-03;301~art3 · fonte del testo