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Il termine previsto dall'articolo 61, comma secondo, della legge 6 giugno 1974, n. 298, e successive modificazioni ed integrazioni, entro il quale coloro che al 31 ottobre 1977 gia' esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi devono provvedere a richiedere l'iscrizione all'albo, a pena di decadenza dalle autorizzazioni loro rilasciate, gia' prorogato al 30 aprile 1978 con la legge 27 dicembre 1977, n. 940, e' ulteriormente prorogato al 30 settembre 1978. Il periodo di sei mesi, stabilito dall'articolo 61, comma quarto, della legge 6 giugno 1974, n. 298, trascorso il quale la domanda di iscrizione all'albo ivi prevista s'intende accettata se il comitato provinciale non abbia provveduto a notificarne il rigetto con indicazione specifica dei requisiti e delle condizioni mancanti, decorre dalla scadenza del termine prorogato dal comma precedente.

Testo in vigore dal 29 aprile 1978 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1978-04-28;141~art1 · fonte su Normattiva