Il secondo comma dell'articolo 4 della legge 6 giugno 1974, n. 298, e' sostituito dal seguente: "I componenti del comitato provinciale sono nominati con decreto del Ministro dei trasporti; quelli di cui alle lettere c), d), e), f) e g) durano in carica cinque anni e possono essere confermati per una sola volta".
Testo vigente dal 18 agosto 1980
