Art. 6 — Componenti effettivi e supplenti
Nel comitato centrale e nei comitati provinciali, in corrispondenza di ciascun componente effettivo, viene contemporaneamente nominato un supplente, che partecipa alle sedute in assenza del titolare. I componenti supplenti sono nominati con le stesse modalita' e con gli stessi provvedimenti dei componenti effettivi. Per il componente di cui alla lettera a) del precedente articolo 4, la nomina del supplente avviene su designazione della giunta della camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura. Ad eccezione di quelli indicati nelle lettere a) e b) dell'articolo 4, i componenti dei suddetti comitati che, senza un giustificato motivo, non partecipino alle sedute per tre volte consecutive, decadono dalla carica e sono sostituiti, per il periodo residuo necessario al completamento del triennio, con le modalita' previste dal secondo comma dello stesso articolo 4. 14
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.Lgs. 21 novembre 2005, n. 284
14Il D.Lgs. 21 novembre 2005, n. 284 ha disposto (con l'art. 14, comma 1, lettera a)) che il presente articolo e' abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui agli articoli 7 e 13 dello stesso decreto legislativo.
Testo vigente dal 24 gennaio 2006
