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Le agevolazioni tributarie previste in materia edilizia dalle leggi 25 giugno 1949, n. 409, e 2 luglio 1949, n. 408, sono prorogate, con effetto dal 1 gennaio 1954 fino al 31 dicembre 1954. E' ammesso il rimborso, a favore degli interessati, delle imposte pagate nel detto periodo e non dovute in base alla presente legge, purche' essi ne facciano domanda agli uffici competenti entro un anno dalla sua entrata in vigore.
Testo in vigore dal 29 aprile 1954 al 22 dicembre 2008
