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A decorrere dal 1° gennaio 1950, e sino al 30 giugno 1952, la quota dei diritti erariali destinata, ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo 30 maggio 1946, n. 538, a favore degli Enti autonomi lirici, della Istituzione dei concerti dell'Accademia di Santa Cecilia e di altri Enti ed Istituzioni teatrali e musicali non aventi scopo di lucro, e' elevata dal 12 al 15 per cento, sempre al netto dell'aggio spettante alla, Societa', italiana autori ed editori.
Testo in vigore dal 31 dicembre 1949 al 22 dicembre 2008
