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All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 1.400 milioni nell'anno 1984 e in lire 2.800 milioni nell'anno 1985, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1984-1986, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1984, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "Miglioramenti economici ai pubblici dipendenti". Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Testo in vigore dal 1 agosto 1984 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1984-07-26;394~art2 · fonte del testo