Art. 3 — Supporto alla programmazione agricola nazionale
Il termine fissato dall'articolo 14 della legge 4 giugno 1984, n. 194, da ultimo differito dal comma 4 dell'articolo 14 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, e' ulteriormente prorogato, a decorrere dal 1 gennaio 1999, fino al completamento del riordino del Ministero per le politiche agricole e comunque non oltre il 31 dicembre 1999. Per la predetta finalita' e' autorizzata la spesa nel limite massimo di lire 375 milioni per l'anno 1999. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per le politiche agricole. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio per l'attuazione del presente articolo.
Testo vigente dal 20 agosto 1999
