Disposizioni per lo sviluppo e la qualificazione degli interventi e dell'occupazione in campo ambientale
Art. 8 — Modifiche al decreto-legge n. 67 del 1997
All'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, sono apportate le seguenti modifiche:
- a)le parole: "delle risorse agricole, alimentari e forestali, sentito il Comitato permanente per le politiche agro-alimentari," sono sostituite dalle seguenti: "per le politiche agricole, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,";
- b)dopo il secondo periodo e' inserito i seguente: "Prima dell'autorizzazione alla contrazione del mutuo il Ministero per le politiche agricole accerta che le opere siano state approvate ai sensi delle leggi vigenti, ivi compresa la procedura di valutazione impatto ambientale se prevista; accerta altresi' che le regioni interessate abbiano preventivamente attestato la loro utilita', compatibilita' ambientale, efficacia e fattibilita' tecnico-economica.";
- c)nel penultimo e nell'ultimo periodo, le parole: "delle risorse agricole, alimentari e forestali" sono sostituite dalle seguenti: "per le politiche agricole". All'articolo 6 del citato decreto-legge n. 67 del 1997, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 1997 il comma 1 e' sostituito dai seguenti: "1. Le risorse derivanti dall'esercizio del potere di revoca previsto dal comma 104 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le risorse assegnate dal CIPE per il finanziamento di progetti di protezione e risanamento ambientale nel settore delle acque a valere sui fondi di cui all'articolo 4 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, le ulteriori risorse attribuite al Ministero dell'ambiente in sede di riprogrammazione delle risorse disponibili nell'ambito del quadro comunitario di sostegno, nonche' i proventi derivanti dall'applicazione dell'articolo 14, comma 1, della legge 5 gennaio 1994, n. 36, sono destinati alla realizzazione delle opere e degli interventi previsti da un piano straordinario di completamento e razionalizzazione dei sistemi di collettamento e depurazione delle acque reflue urbane, tenendo conto della direttiva 91/271/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1991, concernente il trattamento delle acque reflue urbane, adottato con decreto del Ministro dell'ambiente, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. 1-bis. Nelle regioni in cui, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, non sia stata definita l'organizzazione territoriale del servizio idrico integrato, gli ambiti territoriali ottimali di cui all'articolo 8 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, coincidono con il territorio della provincia. Sentite le autorita' di bacino, le regioni possono, con propria legge, definire una diversa delimitazione territoriale degli ambiti". Il decreto di cui al capoverso 1 del comma 2 e' emanato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. All'articolo 6 del citato decreto-legge n. 67 del 1997, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 1997 il comma 2 e' sostituito dal seguente: "2. Le risorse nazionali di cui al comma 1, eccettuate quelle riscosse a titolo di canone o tariffa, sono assegnate, anche in deroga alle finalita' previste per dette risorse dalle rispettive disposizioni normative, su appositi capitoli di spesa del bilancio del Ministero dell'ambiente, anche di nuova istituzione. Per le risorse gia' trasferite alle regioni, il Ministro dell'ambiente ne autorizza la spesa in relazione alle opere ed agli interventi previsti dal piano di cui al comma 1. Il Ministero del bilancio e della programmazione economica, su proposta del Ministero dell'ambiente, provvede a richiedere all'Unione europea le modifiche dei programmi operativi eventualmente occorrenti". All'articolo 6 del citato decreto-legge n. 67 del 1997, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 1997, il comma 4 e' sostituito dal seguente: "4. Alle opere ed agli interventi di cui al comma 1, gia' appaltati o affidati in concessione o gia' oggetto di progettazione almeno preliminare se compresi in piani regionali di risanamento delle acque, e che risultino sospesi per qualsiasi motivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, si applicano le disposizioni di cui ai commi 2 e seguenti dell'articolo 13 del presente decreto, intendendosi sostituito all'elenco di cui al comma 1 dello stesso articolo il piano straordinario di completamento e razionalizzazione dei sistemi di collettamento e depurazione delle acque reflue. Entro il termine di sessanta giorni dal collaudo per ciascuna opera, la provincia, o l'ente responsabile dell'organizzazione territoriale del servizio idrico integrato qualora costituito ai sensi dell'articolo 8 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, individua il gestore definitivo. Decorso inutilmente tale termine, il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, puo' individuare un gestore provvisorio al quale affidare, per un termine non superiore a diciotto mesi, il compito di provvedere all'entrata in esercizio dell'impianto. A tal fine il gestore definitivo ovvero quello provvisoriamente indicato puo' utilizzare, a titolo di anticipazioni, l'eventuale quota residua delle risorse destinate dal piano al predetto intervento, nonche' le risorse derivanti da canoni o tariffe in materia di fognatura e depurazione, ove previsti".
Testo vigente dal 13 ottobre 1997
