Per assicurare la continuita' dei servizi contabli delle intendenze di finanza, di cui all'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 1544, con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro delle finanze, da emanare entro il 30 giugno 1989, sono stabiliti i criteri e le modalita' per attuare, a partire dal 1› luglio 1989, la graduale cessazione dello svolgimento dei predetti servizi da parte delle ragionerie provinciali dello Stato e la loro contestuale assunzione da parte del personale dell'Amministrazione finanziaria. Resta comunque fissato al 1› gennaio 1989 il trasferimento dei servizi relativi alle spese delegate.

Testo vigente dal 14 febbraio 1989

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urn:nir:stato:legge:1989-02-10;48~art18 · fonte su Normattiva