L'efficacia del contratti previsti dal comma 8 dell'articolo 15 della legge 8 luglio 1986, n. 349, e' prorogata fino al 31 dicembre 1989. L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, valutato in lire 800 milioni per l'anno 1989, resta a carico dello specifico stanziamento iscritto al capitolo 1024 dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente per l'anno 1989.

Testo vigente dal 14 febbraio 1989

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urn:nir:stato:legge:1989-02-10;48~art19 · fonte su Normattiva