L'efficacia del contratti previsti dal comma 8 dell'articolo 15 della legge 8 luglio 1986, n. 349, e' prorogata fino al 31 dicembre 1989. L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, valutato in lire 800 milioni per l'anno 1989, resta a carico dello specifico stanziamento iscritto al capitolo 1024 dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente per l'anno 1989.
Testo vigente dal 14 febbraio 1989
