Ai fini del conseguimento dei benefici fiscali di cui all'articolo 46 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni e integrazioni, il termine indicato dall'ultimo periodo del primo comma dello stesso articolo 46 della citata legge n. 47 del 1985, e successive modificazioni e integrazioni, e' in ogni caso prorogato al 31 dicembre 1990.
Testo vigente dal 4 giugno 1990
