Ai fini del conseguimento dei benefici fiscali di cui all'articolo 46 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni e integrazioni, il termine indicato dall'ultimo periodo del primo comma dello stesso articolo 46 della citata legge n. 47 del 1985, e successive modificazioni e integrazioni, e' in ogni caso prorogato al 31 dicembre 1990.

Testo vigente dal 4 giugno 1990

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urn:nir:stato:legge:1990-05-31;128~art10 · fonte su Normattiva