Art. 46 — Benefici fiscali
Articolo abrogato dal d.p.r. 6 giugno 2001, n. 380.
Abrogato dal 1 gennaio 2002
Articolo abrogato dal d.p.r. 6 giugno 2001, n. 380.
Abrogato dal 1 gennaio 2002
1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.
Restituzione degli atti al giudice 'a quò perché riesamini la rilevanza della sollevata questione alla stregua del sopravvenuto art. 2 quinquies, commi undici e dodici d.l. n. 564 del 1994 (conv. con modif. in l. n. 656 del 1994), il quale ha sostituito l'ultimo periodo del primo comma dell'impugnato art. 46, l. n. 47 del 1985, prevedendo nuovi termini, ai fini della presentazione all'ufficio del registro, di copia del provvedimento definitivo di sanatoria, o della presentazione, a richiesta dell' ufficio stesso, di dichiarazione del comune che attesti che la domanda non ha ancora ottenuto definizione. red.: A.M. Marini
Art. 47 cost. · Art. 53 cost. · Art. 46 Norme in materia di controllo dell'attivita' urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
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6 versioni dal 1985
urn:nir:stato:legge:1985-02-28;47~art46 · fonte su Normattiva