Il termine per la denuncia per l'iscrizione al catasto urbano ovvero per le variazioni non registrate, di cui all'articolo 52 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni ed integrazioni, gia' prorogato dall'articolo 9 della legge 10 febbraio 1989, n. 48, e' differito al 31 dicembre 1991, con l'applicazione di tutte le procedure tecnico-amministrative in vigore all'atto della promulgazione della citata legge 28 febbraio 1985, n. 47.

Testo vigente dal 4 giugno 1990

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urn:nir:stato:legge:1990-05-31;128~art12 · fonte su Normattiva