E' prorogato al 31 dicembre 1990 il termine del 31 dicembre 1989 previsto dall'articolo 2, comma 1, della legge 10 febbraio 1989, n. 48. Entro tale termine il servizio antincendi sara' definitivamente assunto dagli enti concessionari o dai gestori.
Testo vigente dal 4 giugno 1990
