La tabella A allegata alla legge 23 dicembre 1980, n. 930, e' integrata, a decorrere dal 1› gennaio 1991, con gli aeroporti di Firenze-Peretola e Pescara, rispettivamente inseriti nella V e nella III classe. L'assunzione, da parte del Ministero dell'interno, del servizio antincendi negli aeroporti di cui al comma 1 e' comunque subordinata alla disponibilita' dei mezzi, dei materiali tecnici e delle infrastrutture definitive, nonche' al previo espletamento delle pro- cedure per il reclutamento e l'addestramento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a tal fine occorrente. Fino ad allora, e comunque non oltre il 31 dicembre 1991, l'espletamento del servizio antincendi negli aeroporti di cui al comma 1 prosegue con le modalita' in atto. Nell'aeroporto di Grosseto il servizio antincendi continua ad essere espletato dall'Aeronautica militare.

Testo vigente dal 5 dicembre 1991

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urn:nir:stato:legge:1991-12-02;384~art1 · fonte su Normattiva