E' prorogato al 31 dicembre 1989 il termine del 31 dicembre 1988 previsto dal comma 1 dell'articolo 2 del decreto-legge 29 dicembre 1987, n. 534, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 47, relativo alla prestazione del servizio antincendi da parte dell'amministrazione militare negli aeroporti di Firenze-Peretola, Grosseto, Roma-Urbe e Taranto e da parte del Corpo nazionale dei vigili del fuoco negli aeroporti di Pescara e Villanova d'Albenga. 3

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 31 maggio 1990, n. 128

3

La L. 31 maggio 1990, n. 128 ha disposto (con l'art. 18, comma 1) che e' prorogato al 31 dicembre 1990 il termine del 31 dicembre 1989 previsto dal comma 1 del presente articolo.

Testo vigente dal 4 giugno 1990

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urn:nir:stato:legge:1989-02-10;48~art2 · fonte su Normattiva