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In deroga a quanto disposto dagli articoli 5 della legge 6 novembre 1989, n. 368, e 8 del decreto del Presidente della Repubblica 29 novembre 1990, n. 434, la data di svolgimento delle elezioni per il rinnovo del Consiglio generale degli italiani all'estero (CGIE), previste per il mese di ottobre 1997, e' rinviata sino al termine massimo di un anno. I componenti attuali del CGIE restano in carica fino all'entrata in funzione del nuovo Consiglio. All'articolo 1 della legge 8 maggio 1985, n. 205, e successive modificazioni, e' aggiunto il seguente comma: "2-bis. In casi particolari, tenuto conto della vastita' della circoscrizione consolare, della presenza di consistenti nuclei di cittadini italiani e di cittadini stranieri di origine italiana, e laddove le condizioni locali lo consiglino, il Ministero degli affari esteri puo' costituire, anche su richiesta del Comitato degli italiani all'estero (COMITES) in carica, piu' Comitati all'interno della medesima circoscrizione. A tal fine il Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro del tesoro, adotta apposito decreto".
Testo in vigore dal 23 dicembre 1997 al 9 ottobre 2010
