((1. I membri del CGIE rimangono in carica per una durata equivalente a quella prevista per i membri dei Comitati degli italiani all'estero (COMITES))) I membri del CGIE decadono dalla carica qualora non partecipino, senza giustificato motivo, a piu' di due sedute plenarie consecutive del Consiglio, ovvero, quando si tratta di membri in rappresentanza delle comunita' italiane all'estero, qualora perdano la residenza nel Paese per il quale sono state designati. 1

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 18 dicembre 1997, n. 439

1

La L. 18 dicembre 1997, n. 439 ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che in deroga a quanto disposto dal presente aricolo, la data di svolgimento delle elezioni per il rinnovo del Consiglio generale degli italiani all'estero (CGIE), previste per il mese di ottobre 1997, e' rinviata sino al termine massimo di un anno. I componenti attuali del CGIE restano in carica fino all'entrata in funzione del nuovo Consiglio.

Testo vigente dal 15 luglio 1998

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Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1989-11-06;368~art5 · fonte su Normattiva