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L'ultimo comma dell'art. 7 della legge 28 febbraio 1949, n. 43, e' modificato come segue: "Le disposizioni per l'accertamento e il versamento, quelle penali, e quelle relative alla vigilanza, ai controlli, ai ricorsi e alle controversie previste per il contributo, unitamente al quale dovra' effettuarsi la riscossione, nonche' i relativi privilegi, sono estesi ai contributi di cui alle lettere b) e c) dell'art. 5".

Testo in vigore dal 10 dicembre 1955 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1955-11-26;1148~art9 · fonte del testo