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Le disposizioni concernenti l'assunzione obbligatoria al lavoro dei profughi dei territori ceduti allo Stato jugoslavo con il trattato di pace e della zona B del territorio di Trieste e delle altre categorie di profughi, previste dalla legge 27 febbraio 1958, n. 130, sono richiamate in vigore per un biennio dal giorno successivo a quello di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Testo in vigore dal 11 marzo 1961 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1961-02-10;80~art1 · fonte del testo